Con riferimento alle regole per l’introduzione in Italia di cani provenienti da Paesi UE e da Paesi terzi, si rimanda alla consultazione del sito del Ministero della Salute italiano.
In sintesi, l’introduzione dei cani in Italia è possibile a condizioni diverse a seconda che gli animali provengano da Paesi membri dell’Unione Europea o da Paesi terzi.

NON C'E' OBBLIGO DI VACCINAZIONE ANTIRABBICA PER I CANI DI PROPRIETA' ITALIANA

Introduzione da Paesi UE
I cani introdotti devono essere muniti del passaporto comunitario e identificati tramite un microchip o tatuaggio leggibile se però apposto prima del 03/07/2011.
Il passaporto deve attestare l’esecuzione della vaccinazione antirabbica e, se del caso, di una nuova vaccinazione nei confronti della rabbia in corso di validità. Se trattasi di prima vaccinazione l’animale può essere movimentato soltanto dopo che siano trascorsi 21 giorni. Quando il numero totale dei cani supera le 5 unità la movimentazione dall’estero deve essere in conformità con le condizioni poste dalle Direttive 92/65/CEE, 90/425/ CEE, 91/496/CEE. Le condizioni poste per l’introduzione in Italia dagli Stati membri si consiglia di consultarle sul sito dell’Unione Europea nell’area dedicata alla movimentazione di cani, gatti e furetti.

LINK: www.coe.int/it/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/125/signatures

 

Introduzione da Paesi terzi
Le norme cui attenersi per l’introduzione in Italia di animali fino a un massimo di 5 variano a seconda che il paese sia inserito nell’elenco redatto dalla Commissione Europea e pubblicato in allegato al Regolamento UE 576/2013. L’elenco è consultabile sul sito dell’Unione Europea.

1. I cani introdotti da un Paese terzo incluso nell’elenco devono essere muniti del certificato sanitario di cui all’Allegato II della Decisione di esecuzione della Commissione 2011/874/UE del 15 dicembre 2011, rilasciato da un veterinario ufficiale dell’Autorità competente del Paese terzo e identificati tramite un tatuaggio leggibile se apposto prima del 03/07/2011 o un microchip. Nel certificato sanitario deve essere attestata l’esecuzione della vaccinazione nei confronti della rabbia e, se del caso, di una nuova vaccinazione in corso di validità. In caso di prima vaccinazione antirabbica devono trascorrere almeno 21 giorni prima di poter movimentare l’animale.

2. I cani introdotti da un Paese terzo non incluso nell’elenco devono essere identificati tramite un tatuaggio leggibile se apposto prima del 03/07/2011 o un microchip e muniti di certificato sanitario che, oltre all’esecuzione della vaccinazione nei confronti della rabbia e, se del caso, di una nuova vaccinazione in corso di validità, attesti anche l’avvenuta esecuzione con esiti favorevoli, presso un Laboratorio riconosciuto dalla Commissione Europea, della prova nei confronti del virus della rabbia.

Le norme sopra riportate sono indicative.
Si rimanda alla consultazione del sito del Ministero della Salute italiano.